Statuto

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’  costituita  l’Associazione Ricreativa Culturale non riconosciuta “PANGEA” (da  ora  in  avanti  denominata “associazione”) con sede legale nel Comune di Cappella Maggiore (TV), via Rive di Anzano n° 29 e durata illimitata. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata è illimitata

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione  persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di promuovere:

  • la famiglia come fondamento della comunità;
  • la solidarietà, la collaborazione e lo sviluppo di rapporti umani tra gli associati;
  • la libertà di coscienza, pensiero ed espressione nel rispetto delle persone;
  • il diritto dei cittadini ad esercitare i propri diritti;
  • l’equità e l’integrazione;
  • il  diritto  alla  sicurezza, all’istruzione, all’assistenza e all’inclusione sociale;
  • il ruolo fondamentale della famiglia riguardo la salute, la cura, il benessere e l’educazione dei figli;
  • la tutela dell’ambiente e della sua biodiversità;
  • il  consumo  e  la  diffusione  di  prodotti  locali, naturali ed eco-compatibili;
  • il  sostegno  dei  piccoli  produttori  e commercianti locali che lavorano secondo i principi qui enunciati;

Per il raggiungimento di tali finalità, l’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport, comprese quelle discipline di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale; attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Sono compiti dell’associazione:

  • sostenere e diffondere la ricerca dell’arte in tutte le sue forme quali teatro, musica, poesia, etc… Con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di tipo ricreativo intende partecipare alla vita della comunità in favore di un dialogo che possa creare terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica
  • contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
  • Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
  • avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
  • organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
  • promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

  • Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile E  morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
  • Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso attività culturali quali corsi didattico-laboratoriali   per   bambini   e   adulti   nelle   discipline   artistiche. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Gite ed escursioni culturali.
  • Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell’Associazione.   Cura iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.
  • L’Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto.
  • L’Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
  • Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione;
  • L’Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell’Associazione.
  • Le attività istituzionali dell’Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
  • Scambi internazionali;
  • Fornire eventuale servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;

L’associazione   effettuando   ogni   altro   servizio   idoneo   al   raggiungimento   degli   scopi   di   cui   al precedente articolo, potrà inoltre:

  • Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
  • Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’associazione stessa;
  • Stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
  • Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
  • Per   il   raggiungimento   degli   scopi   indicati,   l’Associazione   si   avvale   di   ogni   strumento   utile   al raggiungimento   degli   scopi   sociali   ed   in   particolare   della   collaborazione   con   gli   enti   locali,   anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
  • L’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
  • L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
  • Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 3

(Associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Le cariche istituzionali non sono compatibili con partiti, movimenti, liste civiche di sorta che partecipino ad elezioni. Qualora dovesse verificarsi la predetta circostanza, vi sarà l’immediata decadenza del mandato della carica ricoperta in quel momento.

La quota associativa deve essere versata nella misura stabilita dall’Organo Amministrativo all’atto della presentazione della domanda e va versata annualmente entro il giorno 31 del mese di gennaio.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo

ART. 4

(Volontari)

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto

ART. 5

 (Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno diritto:

  • di frequentare i locali dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;
  • di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
  • di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

  • di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
  • di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
  • di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
  • di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Le spese non possono eccedere la disponibilità di cassa e l’associazione non si assume la responsabilità per eventuali crediti contestati di terzi e in ogni rapporto, sia commerciale che di servizi, verrà fatta presente questa clausola.

La qualifica di socio si perde per:

  • dimissioni;
  • radiazione, pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
  • mancato pagamento della quota associativa o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo.        

Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione sono di regola gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

ART. 6

(recesso ed esclusione)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

ART. 8

(Organi dell’associazione)

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vicepresidente;
  5. il Tesoriere;
  6. il Segretario;
  7. i Consiglieri

ART. 9

(Assemblea degli associati)

A) Funzioni

L’assemblea degli associati:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
  • approva il rendiconto di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • approva i regolamenti;
  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, esposto presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello in cui l’assemblea deve tenersi o inviato almeno 15 giorni prima dell’assemblea ad ogni associato a mezzo di sms, mail o pec che dovranno essere confermati anche mediante la stessa modalità dal destinatario in modo che sia garantita la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 (una) delega.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10  

(Consiglio Direttivo)

A) Funzioni

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  • convocare l’Assemblea degli associati;
  • provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
  • redigere il rendiconto di esercizio;
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  • determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
  • deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
  • consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi;
  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

ART. 11 

(Presidente dell’Associazione)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 12

 (Patrimonio dell’Associazione)

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

In particolare l’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote sociali annuali dei soci;
  2. eventuali contributi volontari dei soci;
  3. eventuali contributi volontari dei terzi;
  4. eventuali contributi versati dai soci che partecipano alle iniziative organizzate dall’associazione;
  5. donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
  8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
  9. entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
  10. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Raccolta pubblica di fondi)

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un rendiconto di esercizio o rendiconto economico-finanziario redatto nei modi di Legge. Da esso devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la sua approvazione, di modo che tutti gli associati possano prenderne visione.

ART. 15

(Devoluzione)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.